S.U.E. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

SCHEDE S.U.E. e Moduli unificati per Scia, Cila e agibilità
  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Procedimento informatizzato: Parziale
  • Ufficio Competente: Servizi Tecnici
  • Silenzio assenso: No

Descrizione

SCHEDA DEI SERVIZI-PROVVEDIMENTI DEL S.U.E. CON RIFERIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DI SETTORE

 link: SUE - https://surbiol.comune.surbo.le.it/

Moduli unificati per Scia, Cila e agibilità

Moduli unificati per Scia, Cila e agibilità operativi entro il 30 giugno. I primi modelli pubblicati

Manca solo un mese e poi i modelli unificati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali, dovranno essere pubblicati dalle amministrazioni comunali sui loro siti istituzionali. Con la pubblicazione (entro il 30 giugno) i moduli unici diventano dunque realtà.

Resta un passaggio importante: le Regioni possono adattare i modelli alla specificità delle proprie leggi entro il 20 giugno 2017. Intanto, però, i modelli unici sono stati pubblicati sul sito Italiasemplice, per cui è già possibile prenderne visione.

I nuovi modelli nascono dall'accordo tra Governo, Regioni e enti locali siglato lo scorso 4 maggio in Conferenza unificata e sono scaturiti da un lavoro di adeguamento resosi necessario con la Riforma Madia, e più in particolare con la pubblicazione dei decreti "Scia unica" (DLgs 126 del 2016) e "Scia 2" (DLgs 222 del 2016).

I nuovi modelli per l'edilizia: Scia - Cila - Agibilità

I moduli approvati con l'accordo siglato in Conferenza unificata lo scorso 4 maggio comprendono il modulo della Scia, quelli per la Cila e l'agibilità e anche i moduli per la comunicazione di fine lavori e per l'inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

Infine, vi è un allegato comune per i "soggetti coinvolti" e cioè per gli altri eventuali titolari (ad esempio i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori, se previsti.

Modulistica per l'edilizia su italiasemplice.gov.it

Vietato chiedere documentazione aggiuntiva

Le amministrazioni non possono chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale.Una volta adottata la nuova modulistica e pubblicata sui siti delle amministrazioni locali, le disposizioni previste dal decreto Scia unica iniziano ad avere forza. Da quel momento è vietata la richiesta di informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata. Il decreto Scia unica, inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, Dlgs. n. 126 del 2016).

«Le richieste di integrazione documentale - viene specificato in una nota sul sito ItaliaSemplice - sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali».

Ma soprattutto, arrivano le sanzioni per i responsabili della Pa: la richiesta d'integrazioni documentali non dovute costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma, D.lgs. n. 126 del 2016).

Ulteriori informazioni che i Comuni devono pubblicare

Per i Comuni gli obblighi di pubblicazione non si esauriscono con la divulgazione dei moduli standard. Come scrive anche l'Anci in una nota contenente gli indirizzi che le amministrazioni comunali devono seguire: «Per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica unificata a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione».

Se il Comune non pubblica i moduli la Regione interviene in via sostitutiva

L'obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche rinviando ad una piattaforma telematica di riferimento (il portale www.impresaingiorno o i portali regionali e locali) o alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

Se un ente locale non dovesse provvedere a pubblicare i modelli unici sul proprio sito istituzionale, le Regioni - anche su segnalazione del singolo cittadino - assegnano all'ente un termine per provvedere all'adempimento. Scaduto il termine, la Regione provvede in via sostitutiva. E se anche la Regione dovesse non attivarsi, allora si muoverà il ministero competente e il presidente del Consiglio dei ministri.

La modulistica per le attività commerciali

I moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata, riguardano anche la presentazione di istanze per attività commerciali (e assimilate). La modulistica prende in considerazione varie opzioni legate alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita, alla tipologia di prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc.

La modulistica per le attività commerciali su italiasemplice.gov.it

Normative di riferimento

Con determina del dirigente della Sezione Urbanistica n. 00032 del 20 giugno 2017, pubblicata sul BURP n. 72 suppl. del 22.06.2017, sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 (allegati quale parte integrante del provvedimento) adeguati alle regionali.

In particolare la modulistica riguarda:

A. Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA

B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire

B1. Segnalazione certificata di inizio attivita’
- SCIA - parte del titolare
- Relazione di asseverazione
- Quadro riepilogativo della documentazione

B2. Segnalazione certificata di inizio attivita’ alternativa al permesso di costruire
- SCIA alternativa al permesso di costruire- parte del titolare
- Relazione di asseverazione
- Quadro riepilogativo della documentazione

C. Comunicazione inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni)

D. Soggetti coinvolti (comune ai moduli CILA, SCIA, SCIA alternativa al p.d.c., comunicazione di inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee)

F. Segnalazione certificata per l’agibilità
- Segnalazione certificata per l’agibilità
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato
- Soggetti coinvolti

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