Descrizione
I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall'art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Redazione dell'accordo
Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio divorzi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell'accordo
Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Cosa fare
La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:
- Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.
Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:
- consenso di entrambi i coniugi: se uno di essi non vuole recarsi in Comune, si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio;
Informazione
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:
- da almeno dodici mesidalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
- da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).
Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.
- assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
- assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).
Dove rivolgersi: Via Codacci Pisanelli, 23 - Piano terra
Tel. 0832360815
E-mail: statocivile@comune.surbo.le.it
Pec: comunesurbo@pec.it
Orari di apertura al pubblico:
il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 9:00 – 12:00
martedì e il giovedì ore 16:00 - 18:00.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Costi
Prima della redazione dell'accordo i coniugi devono provvedere al versamento del diritto fisso pari a 16 euro.
Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA/MyPAY al link: SEPARAZIONI/DIVORZI.
Strumenti di tutela
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:
A) da parte dei privati che hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comunesurbo@pec.it
B) da parte dei privati che non hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:
- posta ordinaria indirizzata a Comune di Surbo (LE) via Codacci Pisanelli n. 23 - 73010 Surbo